Art. 9

In vigore dal 4 apr 1968
Oltre ai libri e alle scritture prescritte dall'art. 2214 del codice civile, le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale dovranno tenere: 1) il libro degli associati, nel quale devono essere indicati il nome di ciascun associato, i terreni da lui condotti e destinati alle colture che interessano l'attività dell'organizzazione, nonché il contributo annuo che egli è tenuto a versare all'organizzazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi; 2) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea; 3) il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo; 4) il libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale; 5) il registro di carico e scarico, nel quale dovranno essere annotate la quantità di prodotto consegnato alla organizzazione dai singoli produttori, quelle vendute e, nel caso in cui l'organizzazione effettui le operazioni previste dal successivo , la destinazione dei prodotti non messi in vendita e il relativo compenso concesso ai produttori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-9

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