Art. 10
In vigore dal 4 apr 1968
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, dispone la cancellazione dall'elenco nazionale di cui al precedente delle organizzazioni che non siano più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nello elenco.
Le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale sono tenute a trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia dei bilanci e di tutte le deliberazioni della assemblea.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per accertare la sussistenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'elenco, può ordinare alle organizzazioni di esibire estratti di libri, di registri e di altre scritture e documenti, o di fornire altrimenti dati e informazioni; può disporre altresì ispezioni a mezzo di propri funzionari, cui le organizzazioni medesime dovranno consentire l'esame di ogni scrittura e fornire le indicazioni richieste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-10