Art. 12
In vigore dal 4 apr 1968
Le organizzazioni che intendono effettuare operazioni di ritiro dalla vendita, ai sensi dell' del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66, devono costituire un fondo di intervento alimentato da un congruo contributo degli associati basato sulle quantità di prodotti messe in vendita.
L'entità del contributo è stabilita dall'assemblea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - COLOMBO - ANDREOTTI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1968
Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 13. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-12