Art. 3

In vigore dal 4 apr 1968
La relazione di cui al punto b) del precedente articolo conterrà anche l'indicazione degli accertamenti svolti dall'organizzazione per verificare la qualifica di produttore degli associati, la superficie dei terreni da essi adibiti o in corso di conversione alle colture che interessano l'attività dell'organizzazione e le relative quantità prodotte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-3

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