Art. 2
In vigore dal 4 apr 1968
All'accertamento di cui al precedente articolo ed alla iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori si provvede su domanda dell'organizzazione. La domanda sarà corredata da una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e da un elenco degli associati con la indicazione dei terreni da ciascuno di questi condotti, precisando separatamente i terreni in atto adibiti - o in corso di conversione - alle produzioni che interessano l'attività dell'organizzazione, nonché con l'indicazione della quantità media di prodotto che ciascuno associato ha venduto nel triennio precedente la domanda d'iscrizione nell'elenco nazionale.
Devono inoltre essere allegati alla domanda:
a) gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative o degli altri enti associativi che eventualmente facciano parte dell'organizzazione, con la copia autentica della deliberazione del competente organo della cooperativa o ente con cui è stata decisa l'adesione all'organizzazione nonché con l'elenco dei rispettivi associati e, per ciascuno di questi ultimi, con le medesime indicazioni di cui al precedente comma, relative ai terreni tenuti in conduzione ed al prodotto venduto;
b) una relazione illustrativa sulla principale attività che l'organizzazione svolge ed intende svolgere nonché sulle attrezzature e sui mezzi tecnici di cui dispone l'organizzazione stessa con l'indicazione della loro ubicazione, del loro stato e della loro capacità tecnica di utilizzazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-2