Art. 1
In vigore dal 4 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, riguardante la organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, possono essere concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'ultimo comma dell' della legge, che abbiano ottenuto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori a seguito dell'accertamento dei prescritti requisiti, secondo le norme dell' della stessa legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-1