Art. 6

In vigore dal 4 apr 1968
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale le organizzazioni di produttori devono essere costituite per una durata di almeno 10 anni e devono, nelle proprie norme statutarie: indicare la zona ed il settore della produzione ortofrutticola in cui esse operano; determinare i requisiti per l'ammissione degli associati; determinare adeguate sanzioni per l'inosservanza degli obblighi imposti agli associati al fine di migliorare la qualità dei prodotti e di adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato, nonché per l'inosservanza dell'obbligo di vendere per il tramite delle organizzazioni tutta la produzione commercializzabile relativa al prodotto o ai prodotti per i quali gli associati hanno aderito. L'adeguatezza delle predette sanzioni sarà valutata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in sede di accertamento dei requisiti di cui all' della legge 27 luglio 1967, n. 622. Negli statuti deve essere anche stabilito l'obbligo degli associati di versare contributi annui all'organizzazione proporzionati al valore della loro produzione e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci. Gli statuti devono altresì garantire il rispetto del diritto dei produttori di far parte dell'organizzazione. L'eventuale rifiuto della domanda di ammissione può avvenire solo per la constatata mancanza dei requisiti previsti dallo statuto. Esso deve essere motivato e notificato all'interessato entro il termine di 30 giorni. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli diverse dalle cooperative e dai consorzi di cooperative non possono ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale se il loro ordinamento non corrisponda alle prescrizioni dell' del presente decreto, ovvero se non posseggano gli altri requisiti previsti dal regolamento della Comunità economica europea n. 159 del 26 ottobre 1966 e degli della legge. Le cooperative di produttori ortofrutticoli e i loro consorzi devono possedere, ai fini di tale iscrizione, i requisiti di cui al citato regolamento comunitario ed all' della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-6

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