Art. 8

In vigore dal 4 apr 1968
Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono stabilire che nell'assemblea ogni associato produttore abbia diritto ad almeno un voto. Altri voti, fino a raggiungere il massimo complessivo di 4, possono essere attribuiti ai singoli associati produttori secondo i seguenti criteri: 1) con sistema proporzionale, attribuendo un numero di voti pari al quoziente che si ottiene dividendo il contributo annuo dovuto dall'associato per l'importo del contributo minimo occorrente per avere diritto ad un voto aggiuntivo; 2) con sistema decrescente, mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella annessa tabella A). Il sistema proporzionale di cui al numero 1) del precedente comma si applica nei confronti degli associati che corrispondono un contributo annuo non superiore a quello posto a carico del conduttore di piccola azienda rientrante nella categoria di cui all'art. 48, lettera b) della legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale corrisponda il maggior contributo. L'individuazione di tale conduttore è effettuata dal consiglio direttivo dell'organizzazione. Il sistema decrescente, di cui al numero 2) del primo comma, si applica nei confronti degli altri associati. Quando dell'organizzazione facciano parte cooperative od altri enti associativi, dovrà essere attribuito a ciascuno di essi un numero di voti pari alla somma di quelli che spetterebbero ai rispettivi aderenti se questi facessero dire direttamente parte dell'organizzazione. A tali cooperative ed enti non si applica il limite di cui al primo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-8

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