Art. 9
In vigore dal 26 gen 1968
In relazione al punteggio di cui all'articolo precedente, sono formate graduatorie distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse.
In caso di parità di merito, la commissione si uniformerà alle disposizioni di cui all' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-9