Art. 8
In vigore dal 26 gen 1968
Nella valutazione dei candidati, la commissione dispone complessivamente di venticinque punti, dei quali cinque per la valutazione dei titoli, dieci per le prove scritte e dieci per la prova orale.
Le prove scritte si intendono superate da quei candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.
La prova orale si intende superata da quei candidati che avranno riportato la votazione di almeno sei decimi.
Il punteggio complessivo è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i titoli presentati, nonché dalla media di quelli ottenuti nelle prove scritte e di quelli attribuiti per la prova orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-8