Art. 11
In vigore dal 26 gen 1968
Nessun rimborso o diritto compete agli aspiranti per i viaggi dalla loro residenza alla sede di esame e viceversa, nonché per la loro permanenza nella sede stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-11