Art. 7
In vigore dal 26 gen 1968
La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per il commercio con l'estero ed è composta da un consigliere di Stato che la presiede, da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da due docenti universitari e da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per le prove di lingue estere saranno aggregati alla commissione insegnanti universitari o di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o altri esperti.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.
Con lo stesso decreto sono nominati i membri supplenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-7