Art. 3
In vigore dal 26 gen 1968
Il controllo sulla gestione finanziaria del fondo è esercitato da un collegio di revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di primo referendario, che ne assume la presidenza e da due funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e a quelli del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato, designati dalla Corte dei conti e dai rispettivi Ministeri.
I componenti del collegio dei revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.
Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto vengono nominati i supplenti dei revisori effettivi, appartenenti alla stessa carriera e agli stessi ruoli di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-3