Art. 1

In vigore dal 26 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa alla istituzione di un fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero; Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: . Il fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, istituito con legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalle leggi 28 luglio 1950, n. 595, e 14 febbraio 1963, n. 280, è amministrato mediante apposito servizio dal Ministro per il commercio con l'estero, coadiuvato da un comitato presieduto dal Ministro o per sua delega da un Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto: 1) dai direttori generali del Ministero del commercio con l'estero; 2) dal direttore generale per gli affari economici del Ministero degli affari esteri; 3) dal direttore generale per il commercio interno e per i consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 4) dal capo del servizio borse (F.A.B.) del Ministero del commercio con l'estero; 5) dal capo del servizio centrale per le camere di commercio e per gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 6) da un rappresentante del Ministero del tesoro; 7) da quattro presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti di cui ai punti 6) e 7) durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per i casi di assenza dei suddetti membri le amministrazioni interessate designeranno i rispettivi supplenti. Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero della carriera direttiva con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione, coadiuvato da un segretario supplente. Il predetto comitato è nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti dei membri e del segretario. In caso di mancanza, di assenza o di impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, il comitato F.A.B. è presieduto dal direttore generale del personale e degli affari generali. Il comitato F.A.B. delibera validamente con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il comitato F.A.B. si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni semestre e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Ministro per il commercio con l'estero, il Sottosegretario di Stato delegato, o sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o dal collegio dei revisori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-1

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