Art. 4
In vigore dal 26 gen 1968
L'anno finanziario coincide con quello previsto per il bilancio dello Stato.
Il Ministero del commercio con l'estero - Servizio borse, predispone il bilancio di previsione del F.A.B. almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio. Detto bilancio, corredato della relazione del comitato F.A.B. e del collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro per il commercio con l'estero almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio.
Il capitale fruttifero - di cui all' della legge 14 febbraio 1963, n. 280 - è investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso la Cassa depositi e prestiti. Le altre somme appartenenti al fondo possono essere investite in detti titoli o tenute in conto corrente fruttifero presso la cassa medesima.
La Cassa depositi e prestiti esegue i pagamenti a carico del fondo a gestione autonoma e cura gli incassi a favore di esso in base a ordinativi firmati dal Ministro per il commercio con l'estero o dal Sottosegretario di Stato delegato e vistati dalla Ragioneria centrale del Ministero.
La Cassa depositi e prestiti invierà annualmente al Ministero del commercio con l'estero, entro due mesi dalla fine dell'anno finanziario, una situazione del fondo corredata dell'estratto delle operazioni di pagamento e d'incasso effettuate durante l'anno finanziario stesso.
Il Ministero del commercio con l'estero invierà al collegio dei revisori dei conti, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, il conto consuntivo.
Il collegio dei revisori dei conti presenterà, entro cinque mesi dalla fine dell'anno finanziario, una relazione annuale che, insieme al conto consuntivo, sarà comunicata, entro il mese successivo, al Ministro per il commercio con l'estero ed al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-4