Art. 5
In vigore dal 26 gen 1968
Il contributo previsto dall', lettera b, della legge 14 febbraio 1963, n. 280, è versato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mediante vaglia del Tesoro, o vaglia cambiario della Banca d'Italia, o vaglia postale intestati al tesoriere centrale dello Stato, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti.
I titoli suddetti sono rimessi direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Servizio borse (F.A.B.), che provvederà successivamente ad inoltrarli alla Cassa depositi e prestiti, unitamente all'ordinativo d'incasso previsto dal quarto comma del precedente .
Le stesse disposizioni valgono per i versamenti dei contributi di cui alle lettere c) e d) dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 280.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-5