Art. 2
In vigore dal 26 gen 1968
Il comitato F.A.B.:
1) esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo del fondo a gestione autonoma e li sottopone al Ministro per il commercio con l'estero per l'approvazione;
2) propone al Ministro i concorsi da bandire per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, le modalità per l'espletamento dei concorsi medesimi, il numero delle borse da conferire, il loro ammontare, le sedi nelle quali i borsisti dovranno svolgere la propria attività e tutte le altre condizioni inerenti al conferimento e al godimento delle borse;
3) propone le norme per l'amministrazione del fondo autonomo;
4) esprime il proprio parere sulle proposte demandate al suo esame e propone altresì tutte quelle iniziative che ritiene utili al fine di agevolare il perfezionamento tecnico dei cittadini italiani che desiderano dedicarsi ad attività concernenti il commercio con l'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-2