Art. 6

In vigore dal 26 gen 1968
Le borse di pratica commerciale vengono conferite, distintamente per ciascuna sede, in seguito a concorso per titoli e per esami. Potranno partecipare a detto concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto il ventunesimo e non superato il trentacinquesimo anno di età e siano in possesso almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Ciascun candidato può concorrere per più borse; nella eventualità che risulti utilmente collocato in graduatoria per due o più di esse, il godimento sarà limitato ad una sola borsa, in base alle preferenze espresse. Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano già usufruito di una borsa di pratica commerciale a carico del fondo. Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno novanta giorni prima degli esami. Gli esami sono scritti e orali e dovranno tendere ad accertare la concreta attitudine del candidato a svolgere attività inerenti al commercio con l'estero. Gli esami scritti consisteranno in: 1) prova di carattere generale con particolare riferimento alla disciplina degli scambi commerciali con l'estero e alla tecnica mercantile; 2) traduzione di un testo dall'italiano nella lingua che sarà indicata nel bando di concorso per ciascuna delle borse. I candidati che intendano avvalersi della facoltà di concorrere per più sedi dovranno sostenere traduzioni diverse, in relazione alle lingue indicate per ciascuna delle borse messe a concorso. La prova orale consisterà in una conversazione nella lingua oggetto della prova scritta, tendente ad accertare una buona conoscenza della lingua stessa da parte del candidato, nonché in un colloquio sulle seguenti materie: 1) disciplina degli scambi commerciali dell'Italia con l'estero; 2) elementi di geografia economica; 3) nozioni di tecnica mercantile e bancaria; 4) nozioni di diritto commerciale. Per i punti 1) e 2) la prova verterà in particolare sul paese o i paesi prescelti dal candidato. I candidati potranno chiedere inoltre di sostenere una conversazione in una o più lingue estere, in aggiunta a quella, o quelle, oggetto della prova scritta. Il punteggio ottenuto in questa prova facoltativa concorrerà, se la prova sarà stata superata, alla determinazione del punteggio medio della prova orale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-6

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