Art. 12

In vigore dal 26 gen 1968
Quando concorrono speciali motivi, il Ministro per il commercio con l'estero può autorizzare i titolari delle borse a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella per la quale la borsa è stata assegnata. Il Ministro può autorizzare altresì l'assegnazione delle borse per le sedi rimaste eventualmente vacanti ai concorrenti risultati idonei secondo l'ordine del punteggio più favorevole attribuito ai medesimi nelle varie graduatorie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-12

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