Art. 13
In vigore dal 26 gen 1968
La borsa ha la durata di un anno; il Ministro per il commercio con l'estero potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno o frazione di esso, se, a giudizio del comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i risultati conseguiti nell'attività di borsista.
Resta in facoltà del Ministro di decidere altresì, in sede di bando di concorso, di far svolgere ai beneficiari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico, non superiore a tre mesi.
L'importo dell'assegno mensile, da corrispondere ai medesimi per la durata di detto periodo, sarà fissato dal predetto bando di concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-13