Art. 18
In vigore dal 26 gen 1968
Ai componenti del comitato e del collegio dei revisori, nonché ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi F.A.B. compete il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
La spesa relativa sarà imputata al bilancio del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-18