Art. 16
In vigore dal 26 gen 1968
Il titolare della borsa deve tenere alto il prestigio del nome italiano all'estero e dimostrare una proficua operosità.
Egli ha per compito principale quello di approfondire la conoscenza del mercato del paese nel quale è destinato, accertando le reali condizioni dell'interscambio, nonché le possibilità di sviluppo dello stesso, con particolare riguardo all'incremento delle esportazioni italiane.
Il titolare medesimo dovrà, durante i primi due mesi di permanenza nella sede assegnata, completare il proprio tirocinio presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente (ufficio commerciale ove esista) e presso l'ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero, dove sia istituito.
Dopo il periodo predetto, il titolare potrà, nello svolgimento dei suoi compiti, assumere incarichi nella sede assegnata presso ditte commerciali italiane o estere allo scopo di perfezionare la sua pratica commerciale.
Egli dovrà, in ogni caso, continuare a mantenere i contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare e con gli uffici summenzionati competenti per territorio.
Il Ministero del commercio con l'estero si riserva ogni valutazione sull'operato del borsista e di esperire i controlli che potrà ritenere opportuni.
Il borsista ha l'obbligo di inviare al Ministero del commercio con l'estero, almeno ogni tre mesi e per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare competente, un rapporto in triplice esemplare sull'attività da esso svolta e sulla situazione degli scambi fra il paese di residenza e l'Italia, segnalando in modo particolare le notizie che possono comunque interessare la esportazione dei prodotti nazionali. Copia di tali rapporti sarà inviata dal Ministero del commercio con l'estero a quello dell'industria, del commercio e dello artigianato.
Il Ministero del commercio con l'estero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti concernenti i nostri traffici con il paese dove essi risiedono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-16