Art. 14

In vigore dal 26 gen 1968
Entro quattro mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Il borsista che non ottemperi all'obbligo previsto dal comma precedente decade dall'assegnazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo