Art. 14
In vigore dal 26 gen 1968
Entro quattro mesi dalla data di conferimento della borsa, il titolare deve raggiungere la sede assegnatagli e presentarsi al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.
Il borsista che non ottemperi all'obbligo previsto dal comma precedente decade dall'assegnazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-14