Art. 17

In vigore dal 26 gen 1968
Il Ministro per il commercio con l'estero può revocare la concessione della borsa: a) se il titolare abbandona la sede senza autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero o, nei casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo; b) per motivi di demerito del titolare o per scarso rendimento nell'espletamento dei suoi compiti, sentito il comitato previsto dall'. Qualora il titolare della borsa venga autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali, dalla sede assegnatagli, sarà esaminata, sentito il comitato previsto dall', la convenienza di sospendere o meno durante tale periodo il godimento della borsa e di prorogarlo di un periodo uguale a quello della sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-17

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