Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 23
In vigore dal 7 dic 1966
La Sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale del personale e dei servizi della Banca Nazionale del Lavoro.
Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico della Sezione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-23