Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 24

In vigore dal 7 dic 1966
Gli atti e gli scritti che recano impegni per la Sezione fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce, oppure di uno di essi e di un dirigente o di un funzionario addetto alla Sezione secondo i poteri di firma conferiti dal Consiglio di amministrazione della Sezione stessa. La corrispondenza ordinaria della Sezione può essere anche firmata da due funzionari addetti alla Sezione stessa espressamente designati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione può deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega della facoltà di firma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-24

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