Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 19
In vigore dal 7 dic 1966
Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal direttore della Sezione, da uno dei consiglieri di amministrazione rappresentanti il Ministero del turismo e dello spettacolo, dal consigliere di amministrazione rappresentante il Ministero del tesoro e da un consigliere di amministrazione da nominarsi a norma dell', n. 4).
Quest'ultimo dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Quando nel corso dell'anno si renda necessario sostituire detto componente del Comitato esecutivo, il Consiglio di amministrazione nomina un nuovo membro, che resterà in carica solo sino alla fine dell'anno stesso, salvo rielezione.
Per la validità dell'adunanza del Comitato esecutivo occorre l'intervento di almeno tre membri.
Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello di chi presiede.
Si applica inoltre al Comitato esecutivo la disposizione dello .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-19