Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 18

In vigore dal 7 dic 1966
I componenti del Consiglio di amministrazione non partecipano alle deliberazioni su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti dei quali siano amministratori. Gli intervenuti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-18

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Art. 18 Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico pressa la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo