Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 13

In vigore dal 7 dic 1966
I partecipanti prendono parte all'adunanza per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo dei membri del rispettivo Consiglio di amministrazione o di loro funzionari, purchè muniti di incarico speciale. Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega. Nessun partecipante può avere più di due rappresentanze. Ogni partecipante ha un voto per ogni milione di lire o frazione di capitale versato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-13

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