Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 10

In vigore dal 7 dic 1966
I Componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori. Quando nel corso del triennio si verifichi nei membri del Consiglio una vacanza, il presidente provocherà la sostituzione del consigliere da parte degli enti rispettivamente rappresentati. In tutti i casi il nuovo consigliere cesserà dalla carica insieme con gli altri consiglieri, alla fine del triennio di cui al primo comma del presente articolo. Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo. La misura sarà determinata dal Consiglio stesso e sarà sottoposta per l'approvazione all'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito; sarà parimenti determinata dal Consiglio di amministrazione e sottoposta all'approvazione dell'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito, la misura della medaglia di presenza per ogni seduta del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-10

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Art. 10 Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico pressa la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo