Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 6

In vigore dal 19 nov 1980
Il fondo di dotazione della sezione è di lire 19 miliardi. Esso può essere aumentato da eventuali altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali. Le quote di conferimento non possono essere di importo inferiore a L. 20.000.000 e la loro assunzione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione. Il relativo importo deve essere versato per metà all'atto della sottoscrizione e per la rimanenza nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Trascorsi quindici giorni dai termini fissati dal consiglio di amministrazione, il partecipante che non avesse effettuato il versamento sarà, mediante lettera raccomandata, invitato dalla direzione della sezione a pagare entro altri quindici giorni il capitale e gli interessi del 6% in ragione d'anno per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine il partecipante sarà dichiarato decaduto e quanto versato all'atto della sottoscrizione, sarà devoluto al fondo di riserva. I conferimenti del Tesoro dello Stato e della Banca nazionale del lavoro non sono trasferibili, mentre quelli degli altri partecipanti sono cedibili col consenso del consiglio di amministrazione. La responsabilità dello Stato e dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno conferite al fondo di dotazione della sezione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-6

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