Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 4

In vigore dal 7 dic 1966
La Sezione provvede all'esercizio della propria attività: 1) col proprio fondo di dotazione; 2) con i "fondi" previsti da leggi e da provvedimenti particolari; 3) col risconto del proprio portafoglio e con altre operazioni passive dirette a potenziare la propria attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Approvazione del nuovo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico pressa la Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo