Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 2
In vigore dal 10 nov 1977
La sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti a medio termine ad enti, società e privati che svolgono
attività nel campo della produzione, della distribuzione e del commercio di pellicole cinematografiche nazionali.
Essa può anche concedere anticipazioni sui proventi delle vendite all'estero di pellicole nazionali e finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere ed anticipazioni sulle provvidenze statali ed ogni altro diritto di spettanza dei produttori, nonché sui contributi concessi dallo Stato ad enti che esercitano attività promozionali o di studio nel campo cinematografico.
La sezione può, altresì, concedere finanziamenti a medio termine per l'esercizio delle sale cinematografiche, nonché per la costruzione di sale nei comuni sprovvisti di cinematografi.
Le garanzie che debbono assistere le operazioni sono stabilite, di volta in volta, dagli organi deliberanti della sezione.
La sezione può inoltre, quando ciò sia giudicato necessario ed utile dal consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalità, assumere partecipazioni in enti o società aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica ed attività ad essa connesse, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 per cento del fondo di dotazione.
La sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilità, può acquistare titoli, obbligazioni e valori in base ad elenco da approvarsi dal comitato esecutivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-2