Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 3
In vigore dal 7 dic 1966
I finanziamenti concessi per la produzione di pellicole cinematografiche non potranno eccedere la misura del 60 per cento del costo globale di produzione, accertato, con giudizio insindacabile, dagli organi della Sezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-3