Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 5

In vigore dal 7 dic 1966
La Sezione può concorrere alle aste in caso di espropriazione forzata o procedere all'acquisto di immobili o subentrare nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate, quando ciò sia ritenuto necessario per il recupero dei propri crediti. La Sezione deve però provvedere all'alienazione dei beni pervenutile in virtù del comma precedente appena possibile e, comunque, entro un biennio, salvo proroga dell'Organo di vigilanza sulle aziende di credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo