Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 9

In vigore dal 7 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto; b) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo; c) da un rappresentante del Ministero del tesoro; d) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) da un consigliere designato dalla Banca Nazionale del Lavoro; g) da due esperti scelti tra le categorie produttrici e dei lavoratori, d'intesa tra i Ministeri dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo; h) da un rappresentante dei partecipanti di cui ai punti e) e d) dell' da designarsi con le modalità di cui agli articoli il e seguenti. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il vice presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo