Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 9
In vigore dal 7 dic 1966
Il Consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente e dal direttore della Sezione, membri di diritto;
b) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo;
c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
d) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
e) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) da un consigliere designato dalla Banca Nazionale del Lavoro;
g) da due esperti scelti tra le categorie produttrici e dei lavoratori, d'intesa tra i Ministeri dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;
h) da un rappresentante dei partecipanti di cui ai punti e) e d) dell' da designarsi con le modalità di cui agli articoli il e seguenti.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il vice presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-9