Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 12

In vigore dal 7 dic 1966
Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato. La seconda convocazione può essere indetta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-12

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