Art. 12
Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 12

12 / 28
In vigore dal 7 dic 1966
Per la validità dell'adunanza di cui all'articolo precedente si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti partecipanti che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti. In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia l'ammontare del capitale rappresentato. La seconda convocazione può essere indetta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-12