Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 21
In vigore dal 7 dic 1966
Il direttore delibera sulle operazioni che il Consiglio di amministrazione ha demandato alla sua competenza; stabilisce le norme per il funzionamento dei servizi della Sezione; sorveglia e regola i servizi, provvede alla istruttoria delle operazioni e dispone gli accertamenti tecnici relativi; provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.
Il direttore autorizza tutte le azioni giudiziarie e, ai sensi del terzo comma dell', può provvedere ad ogni relativa incombenza, compresa la nomina di procuratori generali e speciali per l'esercizio delle azioni attive e passive, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa, e, previa delibera degli Organi competenti, rinunzia o transige le azioni medesime. II direttore informa il Comitato esecutivo delle azioni promosse.
Il direttore può prendere, nei casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Comitato esecutivo di cui ai numeri 2), 5) e 8) dell' riferendone allo stesso nella prossima adunanza.
Il direttore, infine, autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa od acquisita, nonché surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto anche mediante cessione, oppure quando le predette cancellazioni o surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito.
In caso di assenza o di impedimento il direttore è Costituito a tutti gli effetti, ivi compresi i poteri di cui agli articoli 8 terzo comma e 21 secondo comma, da uno dei vice direttori generali della Banca Nazionale del Lavoro. In caso di assenza di entrambi la sostituzione compete al direttore centrale della Banca stessa avente maggiore anzianità di nomina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-21