Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 25
In vigore dal 7 dic 1966
Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di tre supplenti. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, uno effettivo ed uno supplente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, ed uno effettivo ed uno supplente dalla Banca Nazionale del Lavoro.
Assumerà le funzioni di presidente del Collegio sindacale il sindaco nominato, come sopra detto, dal Ministro per il tesoro.
Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice civile e deve uniformarsi alle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile con la speciale natura della Sezione.
I sindaci effettivi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.
I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Essi continuano a rimanere nel loro ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque fino a quando entrano in carica i loro successori.
La misura della retribuzione dei sindaci è determinata dal Consiglio di amministrazione e deve essere sottoposta all'Organo di vigilanza sulle aziende di credito per l'approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-25