Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 20

In vigore dal 7 dic 1966
Spetta al Comitato esecutivo: 1) di procedere all'esame dello schema di bilancio predisposto dal direttore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; 2) deliberare, con i poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell', n. 6, sulle operazioni attive che eccedano i limiti di competenza del direttore; 3) esprimere il parere sugli argomenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; 4) determinare l'elenco dei titoli e valori ai sensi dell'ultimo comma dell'; 5) autorizzare, ai sensi dell', Il concorso alle aste e l'eventuale subingresso nella esecuzione delle lavorazioni in corso e nella gestione di aziende dalla Sezione stessa finanziate; 6) autorizzare cessioni di crediti e transazioni e relative modalità, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma acquisita o concessa, nonché le surrogazioni a favore di terzi, per operazioni di importo unitario non superiore a L. 10.000.000 quando il credito non sia stato estinto; 7) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 1.000.000; 8) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sui titoli del debito pubblico; 9) prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione di cui ai numeri 8), 9), 10) e 11) dell' riferendone al Consiglio stesso alla prima riunione; 10) provvedere in genere a tutto quanto gli viene dal Consiglio di amministrazione deferito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-20

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