Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 27

In vigore dal 7 dic 1966
Quando sia accertata una perdita di una metà del fondo di dotazione 11 Consiglio di amministrazione potrà proporre al Ministero del tesoro, che la Sezione venga posta in liquidazione. La messa in liquidazione, con la nomina del liquidatore e con tutte le occorrenti modalità, sarà disposta dal Ministero del tesoro di concerto col Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito l'Organo di vigilanza sulle Aziende di credito. Il residuo netto del patrimonio della Sezione dopo che siano soddisfatte le quote della Banca Nazionale del Lavoro e degli altri partecipanti al fondo di dotazione, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-27

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