Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro
Art. 26
In vigore dal 10 nov 1977
Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione
del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il
bilancio della Banca nazionale del lavoro.
Sugli utili netti dell'esercizio sarà prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo sarà attribuito alle quote versate al fondo di dotazione un dividendo fino al 6 per cento.
L'eventuale rimanenza, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà essere devoluta ad integrazione del dividendo ai partecipanti al fondo di dotazione, sempre sulle quote versate, e ad aumento del fondo di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo di riserva non potrà essere inferiore a quella destinata ad integrazione del dividendo.
La quota di utili spettanti allo Stato sarà devoluta ad incremento della riserva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-26