Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 26

In vigore dal 10 nov 1977
Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro. Sugli utili netti dell'esercizio sarà prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo sarà attribuito alle quote versate al fondo di dotazione un dividendo fino al 6 per cento. L'eventuale rimanenza, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà essere devoluta ad integrazione del dividendo ai partecipanti al fondo di dotazione, sempre sulle quote versate, e ad aumento del fondo di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo di riserva non potrà essere inferiore a quella destinata ad integrazione del dividendo. La quota di utili spettanti allo Stato sarà devoluta ad incremento della riserva.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-26

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