Art. 23
Statuto sezione autonoma credito cinematografico Banca Nazionale Lavoro

Art. 23

23 / 28
In vigore dal 7 dic 1966
La Sezione, per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività, si vale del personale e dei servizi della Banca Nazionale del Lavoro. Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico della Sezione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;978#art-ssa-23