Titolo II
Art. 14
In vigore dal 4 nov 1966
L'inquadramento previsto nel precedente Z effettuato previa formulazione del quadro di assimilazione di cui all' della legge 4 novembre 1965, numero 1246, con l'osservanza dei criteri ivi prescritti.
Il personale proveniente dai ruoli di Amministrazioni statali e quello che, alla data di costituzione del rapporto di servizio con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, apparteneva a ruoli di Enti, è inquadrato in qualifiche corrispondenti a quelle conseguite presso le Amministrazioni e gli Enti, conservando la relativa anzianità di qualifica e di carriera, od in qualifiche superiori, se ne abbia esercitato le funzioni presso il Consiglio, ovvero se abbia maturato, nella qualifica immediatamente inferiore posseduta, un'anzianità di almeno tre anni alla data dell'inquadramento.
Il rimanente personale è inquadrato nelle qualifiche risultanti dalla valutazione, da effettuarsi ai sensi del precedente , del servizio prestato presso il Consiglio, riconosciuto come di ruolo a tutti gli effetti, ovvero in qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.
Il periodo di servizio prestato presso il Consiglio, eventualmente non utilizzato in sede di inquadramento, è valutato agli effetti della ulteriore progressione di carriera e ad ogni altro effetto economico.
Ai fini dell'inquadramento previsto dai precedenti commi si tiene altresì conto del possesso di titoli culturali, accademici e professionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-14