Titolo II
Art. 13
In vigore dal 4 nov 1966
L'inquadramento nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ha luogo previo giudizio favorevole di una Commissione composta di uno dei vice presidenti, che la presiede, di tre consiglieri e del segretario generale del Consiglio, di due magistrati amministrativi con qualifica non inferiore, rispettivamente, a quella di consigliere di State e di consigliere della Corte dei conti.
La Commissione è nominata dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
Le domande d'inquadramento devono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il titolo di studio e gli altri requisiti prescritti dall' del testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con esclusione di quello dell'età.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-13