Titolo II
Art. 17
In vigore dal 4 nov 1966
Fermo il limite di ottanta posti di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246, ripartiti nelle varie carriere secondo le annesse tabelle, il personale che, giudicato favorevolmente dalla Commissione, risulti in eccedenza al numero dei posti disponibili nella qualifica spettante, può essere inquadrato in soprannumero, salvo riassorbimento in base alle vacanze dei rispettivi ruoli.
In relazione ai posti in soprannumero di cui al comma precedente, e fino al loro riassorbimento, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera direttiva.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-17