Titolo II
Art. 19
In vigore dal 4 nov 1966
Alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede con l'assegnazione stabilita ai sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni.
Il presente decreto, Riunito del sigillo dello Stato, sarà Inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 60. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-19