Titolo II
Art. 18
In vigore dal 4 nov 1966
Il personale che, ai sensi dei precedenti articoli, ottiene l'inquadramento nei ruoli organici istituiti con il presente decreto, ha la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro anteriormente al detto inquadramento.
Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell' del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262.
Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che abbiano concorso a determinare un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero un trattamento sostitutivo, per legge, di quello derivante dalla assicurazione generale obbligatoria.
Per il riscatto del servizio agli effetti della indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 28 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, sono applicabili le vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-18