Titolo II

Art. 15

In vigore dal 4 nov 1966
Per il personale inquadrato nella carriera direttiva ai sensi del precedente , le promozioni alla qualifica di referendario aggiunto si conseguono per tre quarti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per un quarto mediante esame di idoneità. L'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione allo scrutinio e agli esami di idoneità è, rispettivamente, di nove e sette anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;826#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo